Le limitazioni nella produzione del Rum
Liberamente tratto dai: Diari del Rum
Sempre più spesso serviamo clienti, che sollevano dubbi sulla genuinità di certi Rum (o Ron o Rhum), in virtù del fatto che in alcune bottiglie, non è presente questo termine sull’etichetta. È quindi naturale, per un neofita, chiedersi: ma siamo certi che sia Rum? Riteniamo quindi che sia doveroso un chiarimento in merito. E nelle prossime righe cercheremo, nel modo piu semplice possibile, di spiegare i motivi che hanno portato certi produttori a modificare, o la denominazione dei loro prodotti, o le loro ricette di fabbricazione. Il tutto per adeguarsi alla nuova normativa.

Pre 2019 – Post 2020
Fino al 2019, la normativa europea che regolamentava gli ingredienti addizionali autorizzati, nelle bevande alcoliche, era piuttosto vaga. E non imponeva ai produttori, particolari limiti sull’addizione di zuccheri nei loro Rum.
Ma la nuova legge (UE) 2019/787, pubblicata sulla GUUE, Gazzetta Ufficiale Unione Europea, il 17 aprile 2019, ma entrata in vigore in Italia, solamente il 25 maggio 2021, cambia profondamente le regole per i produttori. Spirits Cee (questo il nome della norma), stabilisce infatti un tetto massimo di 20 grammi per litro, di zucchero aggiunto, nei Rum. Ponendo di fatto questi distillati, allo stesso livello degli altri super alcolici, come Whisky, Grappe, Cognac, ecc.
La legge del Parlamento Europeo, oltre ad abrogare il precedente regolamento (CE) n. 110 del 2008. Aggiorna le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose. E rivede le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche. Ma soprattutto, per quel che riguarda il rum, và a fissare per la prima volta in Europa un limite massimo all’aggiunta di zucchero invertito, all’interno del distillato. Con questo limite, la Comunità Europea ha semplicemente uniformato la quantità di zucchero aggiunto nel rum, agli standard già in vigore per gli altri distillati.

Cosa cambierà
Per quanto riguarda la tipologia e quantità di ingredienti aggiuntivi, sono spesso i diversi disciplinari locali, a stabilire le soglie. Vi sono quindi disciplinari che non consentono le addizioni, e disciplinari che consentono meno di 20 grammi/litro. Ma a fronte di questi produttori per il quale la norma non comporta alcuna modifica, vi sono anche disciplinari che consentono oltre i famigerati 20g/l. Questi ultimi sono i produttori che dovranno, apportare modifiche ai loro distillati, per le produzioni destinate al mercato Europeo. Abbassando i quantitativi di zucchero entro la soglia di legge, qualora volessero continuare a mantenere la denominazione RUM sulle etichette dei loro prodotti. Oppure modificando la denominazione, rimuovendo il termine RUM dalle etichette.
Un esempio tra tutti è il Rum Don Papa che, ha modificato l’etichettatura di alcuni suoi prodotti, rimuovendo il termine RUM e sostituendola con la parola di fantasia: Baroko.
I disciplinari nazionali
Indicazioni geografiche (IG) e/o Denominazioni di Origine Controllata (DOC o AOC), altro non sono che i disciplinari, impiegati nei singoli Stati, atti a regolamentare la produzione. Tali elenchi di norme, vengono stilati dai produttori (o dai consorzi dei produttori) stessi, rispettando la cultura, la tradizione e il gusto locale. Gli stessi disciplinari, spesso dettano vincoli nella produzione, tali da determinare le caratteristiche uniche dei prodotti finiti.

L’argomento, seppur apparentemente marginale, è stato fonte di accese discussioni in diverse dirette social, e in svariati salotti virtuali, nei corso dei mesi passati. Comunque la si pensi, occorre considerare che si tratta di un cambiamento per molti aspetti epocale, e che smuoverà le fondamenta di moltissimi produttori del nostro amato distillato.
Un uso dell’alcol non responsabile può comportare rischi anche gravi per la salute e la sicurezza degli individui e per la loro convivenza civile.
Bevi responsabilmente!